Diritti e prestazioni per
la disabilità
NORMATIVA INTERNAZIONALE
L’Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità il 3 marzo 2009, trattato internazionale che sancisce i diritti delle persone con disabilità e vincola gli Stati firmatari a rispettarli. Da allora 182 Stati l’hanno ratificata e 96 hanno sottoscritto anche il protocollo facoltativo. Fra i principi fondamentali sanciti all’art. 3 vi sono l’autonomia individuale, la libertà di scelta e l’indipendenza; la non discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; l’accessibilità e la parità di opportunità, nonché la parità di genere. Questi principi si concretizzano poi in obblighi per i Paesi firmatari come ad esempio quello di coinvolgere attivamente le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nell’applicazione delle politiche riguardanti la Convenzione. L’importanza del testo è duplice: da un lato si osserva un’evoluzione del concetto di handicap, dall’altro un impegno attivo per i Paesi che la ratificano. La stessa Convenzione prevede infatti l’istituzione di un Comitato internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, che ha il compito di seguire la sua applicazione negli Stati firmatari, attraverso un sistema di monitoraggio internazionale. Tuttavia, solamente con l’accettazione e sottoscrizione da parte degli Stati del cosiddetto protocollo opzionale, essi riconoscono specificatamente un potere d’inchiesta al Comitato internazionale e la possibilità che anche associazioni e gruppi o singoli possano inviare comunicazioni di violazione della Convenzione ONU allo stesso.
NORMATIVA ITALIANA
Dato l’obbligo di monitorare le politiche sulla disabilità e trasmettere periodicamente un rapporto sullo stato di applicazione della Convenzione da sottoporre al Comitato internazionale, l’Italia ha istituito nel 2011 l’Osservatorio nazionale sulla disabilità.
Dato l’obbligo di monitorare le politiche sulla disabilità e trasmettere periodicamente un rapporto sullo stato di applicazione della Convenzione da sottoporre al Comitato internazionale, l’Italia ha istituito nel 2011 l’Osservatorio nazionale sulla disabilità.
-
L’art. 32 sancisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
-
L’art 38 sancisce che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”.
Di primaria importanza è anche la legge 104/92 (art. 3, comma 1) che definisce persona con handicap “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
La stessa legge prevede (art. 3, comma 3) che “qualora la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione assume connotazione di gravità”.
Pertanto viene valutato quanto lo stato di salute della persona incide sulla sua vita quotidiana e quanto disagio le crea, anche in relazione al contesto socio-economico ed ambientale in cui vive.
La legge 118 del ’71 definisce invalidi civili “quei cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite (…) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo”. Pertanto sia la valutazione dello stato di handicap sia quello di invalidità non sono riconoscimenti automatici in relazione ad una determinata patologia, ma essi vengono valutati sulla base di sintomi psicofisici della persona, sulle condizioni psicosociali e relazionali all’interno del suo ambiente di vita.
La L. 118/71 pur essendo ormai una legge inadeguata, non corrispondente alle esigenze e alle caratteristiche delle persone con disabilità, da essa conseguono ancor oggi diversi benefici (esenzioni ticket, provvidenze economiche, ecc.). Rimane infatti, insieme al riconoscimento dello stato di handicap della legge 104/92, lo strumento per accedere alle tutele ed alle agevolazioni per la disabilità in Italia. Pertanto la persona con Spina Bifida e/o Idrocefalo (bambino o adulto) gode a pieno delle agevolazioni e dei diritti previsti per le cosiddette categorie protette. Per maggiori informazioni sui diritti delle persone disabili: vai al sito www.handylex.org e scarica il documento “guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilita
AGEVOLAZIONI PER LE CATEGORIE PROTETTE
L’invalidità e la visita di legge 104/92 sono due visite mediche distinte, che comportano benefici diversi, anche se seguono lo stesso percorso burocratico: possono essere richieste e fatte insieme o separatamente. Con il riconoscimento di un’invalidità superiore (o uguale) al 74% è possibile per esempio richiedere all’INPS alcune provvidenze economiche mensili, mentre con l’handicap in stato di gravità possono essere richiesti permessi sul lavoro.
a. Riconoscimento stato di handicap
L’accertamento dello stato di handicap (sia per minorenni che per adulti) è effettuato dalle stesse Commissioni che accertano le invalidità civili, presso le singole ASL, integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella patologia. La domanda va presentata come quella dell’invalidità ed è ugualmente possibile far ricorso se non si ritiene adeguata la valutazione della commissione e/o dell’INPS.
In relazione al riconoscimento dello stato di handicap o handicap grave si può poi accedere a varie prestazioni socio-economiche e servizi, diversi da quelli legati all’invalidità civile: ad esempio agevolazioni di tipo fiscale (ad esempio IVA al 4% su determinati acquisti) o servizi di assistenza socio-sanitaria (ad esempio assegni per la vita indipendente).
Nel caso dei minori il riconoscimento dello stato di handicap è molto importante per tutti gli interventi collegati all’inclusione scolastica (piano individualizzato di studio, sostegno, ecc.). Esiste anche la possibilità di ottenere il riconoscimento di alunno in stato di disabilità sempre presso la ASL di residenza, che consente di accedere alle sole agevolazioni per lo studio.
b.Riconoscimento invalidità civile
Per i minorenni la domanda va presentata allo stesso modo che per gli adulti, cambiano però i criteri di valutazione della disabilità, gli specialisti presenti in commissione (es. neuropsichiatra infantile) e i benefici riconosciuti.
Si valutano le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.) e possono essere attribuite:
- Indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell’età (non è stabilità una percentuale).
- Indennità di accompagnamento viene rilasciata come per gli adulti, con specifico riguardo: «Se sussiste uno stato tale patologico per cui il minore ha necessità di un’assistenza diversa per forme e tempi di applicazione, da quella occorrente ad un bimbo senza patologie.»
Esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d’invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99.
Con la Circolare n. 147 del 11 dicembre 2019 l’INPS ha emanato i nuovi importi delle pensioni e assegni per l’invalidità civile per il 2020.
PROCEDURA DI PRESETAZIONE DELLA DOMANDA
Ecco i passi da seguire per accedere alle agevolazioni e richiedere le visite di accertamento per l’invalidità civile, lo stato di handicap (L.104) e la valutazione della disabilità ai fini lavorativi (L.68).
1 – Rivolgersi al proprio medico di base, o a quello di un patronato, che dovrà compilare un certificato on line sul sito dell’INPS nel quale segnala la patologia del richiedente e le sue condizioni. Una volta compilato il certificato, il medico deve rilasciare una ricevuta con un numero che identifica il proprio certificato. Questo certificato può essere a pagamento.
2 – Entro 90 giorni dall’invio del certificato on line, la persona deve compilare la domanda di accertamento vera e propria. Questa domanda può essere presentata in autonomia sempre on line sul sito dell’INPS (con un pin personale rilasciato da INPS per accedere al sito), oppure con il supporto di un patronato.
3 – La domanda on line è unica:
- si possono chiedere le visite per tutti e 3 gli accertamenti con un’unica domanda;
- oppure fare 3 richieste e 3 visite distinte anche in diversi momenti. Una volta conclusa la procedura on line, si verrà convocati dall’INPS alla visita tramite raccomandata, telefonata, o messaggio.
4 – Indicativamente la convocazione a visita avviene entro 30 giorni dall’invio della domanda telematica. La visita si svolge presso la Commissione della ASL di residenza. Per ogni sintomo, viene assegnato un punteggio; i singoli punteggi sono già stabiliti per legge nelle tabelle dell’invalidità civile (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio ’92); viene poi formulata la percentuale totale d’invalidità con uno specifico calcolo. In occasione delle visite di accertamento, è fondamentale ricordarsi di portare alla visita:
- i documenti medici più recenti (visite, esami, referti) – in genere non devono essere più vecchi di 6 mesi;
- i certificati delle visite specialistiche (neurologo, fisiatra, urologo, ecc.), che attestino le proprie condizioni psico-fisiche e l’impatto che esse hanno sulla vita quotidiana;
5 – La comunicazione dell’esito arriva in forma scritta direttamente dall’INPS all’indirizzo che la persona ha indicato nella domanda on line. Se il giudizio della commissione non è unanime, il tutto viene inviato all’INPS, che può sospende la pratica e chiedere altri documenti sanitari alla persona, per verificare a sua volta le condizioni del richiedente.
Se la persona ritiene che la commissione medica non abbia valutato in maniera adeguata le proprie condizioni, può fare ricorso (entro sei mesi dal ricevimento del verbale). Il ricorso va depositato contro l’INPS in tribunale con l’aiuto di un avvocato/patronato.